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Art. 231 c.c. - Paternità del marito



Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.
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Giurisprudenza sull'art. 231 c.c.
Cass., massima sentenza n. 2098 del 20.02.1992
Nell'ipotesi in cui la moglie abbia partorito oltre i trecento giorni dopo l'omologazione della separazione consensuale, il marito, che contesti di aver generato il neonato, non può esercitare l'azione di contestazione di legittimità di cui all'art. 248 c.c. (che configura una disposizione residuale, diretta a contestare lo "status" di figlio legittimo indipendentemente dalla paternità del marito e, quindi, non escludendo necessariamente che possa trattarsi di figlio naturale, ancorché illegittimo, di questi), ma esercita l'azione di disconoscimento di paternità di cui all'art. 235 c.c. salve, per la difformità del caso da quello testualmente previsto dal menzionato art. 235 c.c. (limitato al "concepimento durante il matrimonio", secondo le indicazioni fornite al riguardo del primo comma dell'art. 232 c.c.), le conseguenze sul regime della prova. Infatti in tal caso, a differenza dell'ipotesi di concepimento durante il matrimonio (in cui non è consentito al marito superare la presunzione di paternità, su di lui ricadente a norma dell'art. 231 c.c., se non nei casi tassativamente elencati dall'art. 235 c.c.), non operando detta presunzione, a norma del secondo comma dell'art. 232 c.c. si ha un ristabilimento delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova, sicché al marito spetta di provare soltanto lo stato di separazione legale, mentre incombe alla moglie dimostrare la paternità del marito come se agisse al di fuori del matrimonio e, quindi, ai sensi dell'art. 269 c.c., con ogni mezzo, con insufficienza però, della "sola dichiarazione della madre" e della "sola esistenza di rapporti".

Cass., massima sentenza n.11073 del 10.10.1992
La presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c. non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, difettando l'operatività di detta presunzione e dello "status" di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell'art. 235 c.c., né si frappone alcun ostacolo all'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale di persona diversa dal marito.

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