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Mantenimento figlio maggiorenne non autosufficiente

Corte d'Appello di Roma - sentenza del 07.09.2011

OMISSIS

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 15-5/4-6-2009, dopo avere pronunciato lo scioglimento del matrimonio intervenuto il (...) tra De.Pa. e Ve.Al.:

fermi fino alla data della decisione gli accordi di separazione in ordine al mantenimento dei figli Te. (nata il (...)) e Al. (nato il (...)), ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma mensile di Euro 230,00 per ciascun figlio, da pagare con versamento diretto agli stessi, secondo accordi diretti da prendere con loro, a decorrere dal giugno 2009, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche per i due figli e universitarie per la figlia Te.;

ha respinto la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile;

ha compensato interamente le spese di lite tra le parti.

Nella motivazione, il Giudice di primo grado, ha altresì dichiarato inammissibile, perché tardivamente presentata, la domanda della De.Pa. di assegnazione della casa familiare, di esclusiva proprietà del Ve..

Avverso tale decisione, con ricorso depositato il 7-10-2009, ha proposto appello la De., chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la parziale riforma della stessa secondo le conclusioni indicate in epigrafe.

Il Ve., costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità del gravame per carenza di interesse della De. e carenza di legittimazione attiva quanto alla misura del mantenimento in favore dei figli e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello.

Il P.G. ha concluso per la conferma della pronuncia impugnata.

All'udienza del 24-6-2010 il procuratore dell'appellante ha rinunciato alla istanza di sospensione e la causa è stata rinviata sia per acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado che la documentazione fiscale aggiornata delle parti.

Acquisiti il fascicolo d'ufficio ed i documenti depositati, all'udienza del 24-2-2011 i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

Motivi della decisione

L'appellante lamenta:

a) che il Tribunale, pur dando atto della saltuarietà della sua prestazione lavorativa, non abbia riconosciuto il suo diritto all'assegno divorzile, non tenendo conto dell'evidente sperequazione reddituale rispetto al Ve. (aggravata anche dal venire meno dell'accordo con il coniuge rispetto al pagamento degli oneri condominiali e dall'eventuale restituzione dell'abitazione allo stesso) e presumendo, invece, pur in difetto di istruttoria, la convivenza more uxorio con altra persona;

b) che l'assegno per i figli sia stato determinato in misura esigua, nonostante il sovente inadempimento dell'appellato in ordine al versamento del 50% delle spese straordinarie e l'intenzione del figlio Al., ancora in giovane età, di riprendere gli studi.

Premesso ciò, deve innanzitutto respingersi l'eccezione del Ve. di inammissibilità e/o improcedibilità del gravame per carenza di interesse ad agire della De.

Ed infatti, anche se il difensore di quest'ultima, all'udienza del 13-1-2009, si è rimesso a giustizia per le statuizioni economiche "sulla base delle risultanze istruttorie", ciò non significa che abbia prestato acquiescenza alla sentenza, dal momento che la dichiarazione della parte di rimettersi a giustizia "non implica la rinuncia ad impugnare una decisione iniqua ed errata" (v. Cass. 9-11-2007 n. 23379).

Fondata, invece, è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per il contributo di mantenimento dei figli.

Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il figlio maggiorenne, convivente ed economicamente non autosufficiente, è legittimato "iure proprio" ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento, ma si ritiene che il genitore abbia una legittimazione concorrente con quella del figlio, pur senza ravvisare un'ipotesi di solidarietà attiva, "trattandosi di diritti autonomi, fondati su presupposti in parte diversi (nel caso del genitore uno dei presupposti è la coabitazione) e non del medesimo diritto attribuito a più persone" (v. Cass. 12-10-2007 n. 21437, in motivazione, con i numerosi richiami ivi contenuti). E' stato anche chiarito che il requisito della coabitazione non viene meno quando il figlio ha una presenza solo saltuaria per la necessità di assentarsi con frequenza per motivi di studio o di lavoro anche per non brevi periodi "sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l'abitazione del genitore allorché il figlio vi ritorni ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, collegamento che costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa nella quale era prima vissuto quotidianamente e concreta la possibilità - per tale genitore - di provvede, sia pure con modalità diverse, alle sue esigenze" (v., in motivazione, Cass. 27-5-2005 n. 4188)

Ciò che, tuttavia, non consente al genitore di agire autonomamente è che il mantenimento sia corrisposto direttamente al figlio, il quale è, in tal caso, l'unico avente diritto, come previsto dall'art. 155 quinquies c.c.

Nel caso in esame, dunque, anche se entrambi i figli, maggiorenni e non autosufficienti, possono essere ritenuti ancora coabitanti con la madre (compresa la figlia Te. che, secondo quanto accertato nella sentenza impugnata, è andata a vivere per conto proprio a Chieti, dove frequenta l'Università e, secondo quanto dichiarato dalla De., ha affittato una stanza (per la quale paga Euro 165,00 al mese) e torna a casa per 3/5 giorni ogni uno/due mesi, v. verbale udienza del 6-11-2007), la circostanza che, con la sentenza impugnata, sia stata prevista la corresponsione diretta del contributo di mantenimento ai figli da parte del padre, secondo accordi diretti presi tra gli stessi e che tale previsione non sia stata oggetto di impugnazione, non consente di ritenere la De. ancora legittimata sul punto.

La sola questione, dunque, che deve essere esaminata è la spettanza o meno dell'assegno divorzile, la cui attribuzione, secondo la disciplina dettata dall'art. 5 della L. n. 898/1970. così come modificato dall'art.10 della L. n. 74/1987, è subordinata alla mancanza di "mezzi adeguati" e, secondo la Corte Suprema, presuppone due distinte fasi:

a) nella prima, il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio;

b) nella seconda, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dallo stesso articolo 5, "che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione" (v. Cass. 2-7-2007 n. 14965, nonché 6-10-2005 n. 19446, etc.).

Orbene, nella fattispecie, risulta dagli atti che il Ve., lavoratore dipendente poi collocato in quiescenza, ha percepito nel 2006 un reddito netto pari ad Euro 27.644,00 (corrispondente ad una disponibilità media mensile di Euro 2.303,66), nel 2007 un reddito netto pari ad Euro 25.958,00 (con una disponibilità media mensile di Euro 2.163,16), nel 2008 un reddito netto di Euro 23.288,00 (con una disponibilità mensile media di Euro 1.940,66)e nel 2009 un reddito netto di Euro 25.343,00 (con una disponibilità mensile media di Euro 2.111,92).

Lo stesso, inoltre, proprietario di un solo immobile (nel quale vive la De.), per il quale ha sempre provveduto (almeno sino alla pronuncia impugnata) al pagamento degli oneri accessori (v. dichiarazione dell'amministratore di condominio in data 18-1-2007),conduce in locazione un immobile dal 2007 per il quale paga un canone mensile di Euro 440,00.

Ne deriva che lo stesso, detratto quanto corrisposto per il mantenimento dei figli (Euro 460,00) e per l'affitto, ha un reddito disponibile di circa Euro 1.100,00, con il quale deve provvedere al suo mantenimento e corrispondere il 50% delle spese straordinarie relative ai figli.

Quanto alla De., la stessa, nel proporre il ricorso per lo scioglimento del matrimonio, ha dichiarato di non avere un lavoro stabile e di svolgere lavori saltuari per potersi mantenere (v. ricorso, pag. 2) precisando trattarsi di lavori di Babysitter (v. comparsa conclusionale), ma ha prodotto una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 resa in data 3-12-2010 nella quale ha affermato di essere disoccupata iscritta nelle liste del collocamento dal 22-6-2001 e di non percepire redditi da lavoro o da altre fonti. La odierna appellante, poi, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato di avere una relazione stabile con un uomo con il quale ha avuto un figlio (Lorenzo, nato il (...) ma non ha ammesso di avere una convivenza con lo stesso, precisando che quest'ultimo va a dormire con il figlio qualche volta nel corso e nel fine della settimana.

Attesa tale situazione, che vede la De. in una situazione non chiara sotto il profilo fiscale ma comunque precaria, deve ritenersi che la stessa abbia comunque difficoltà nel reperire mezzi idonei al suo mantenimento, attesa anche l'età (essendo nata il (...) la mancanza di una professionalità specifica, non essendo desumibile un apprezzabile miglioramento nemmeno dalla instaurazione di una seconda stabile relazione, atteso che "il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, non può essere automaticamente negato per il fatto che il titolare abbia instaurato una convivenza "more uxorio" con altra persona, influendo tale convivenza solo sulla misura dell'assegno, ove si dia la prova, da parte dell'ex coniuge onerato, che essa - pur non assistita da garanzie giuridiche di stabilità - influisca "in melius" sulle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo di mantenimento da parte del convivente o quanto meno di apprezzabili risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza" (v. Cass. 10-11-2006 n. 24056).

Nella specie, tuttavia, il Ve. ha dedotto che l'uomo con il quale la De. vive, svolge l'attività di parcheggiatore, non fiscalmente evidente, ma non ha articolato alcuna prova dalla quale possa desumersi che, grazie a quest'ultimo, la odierna appellante è attualmente in grado di condurre un tenore di vita pressoché analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

A ciò deve aggiungersi che, secondo gli estratti di conto corrente bancario in atti, la odierna appellante ha entrate del tutto esigue, costituite essenzialmente dagli assegni versati dal Ve. (che, in sede di separazione comprendevano un assegno di Euro 155,00 per la moglie e di Euro 415,00 per entrambi i figli, oltre l'assegnazione della casa).

Sulla base, dunque, di tali elementi, deve ritenersi che la De. abbia diritto a percepire un assegno divorzile.

Peraltro, considerata la durata del matrimonio (contratto nel 1987)e la brevità della convivenza (la separazione consensuale è stata omologata il 25-3-1998) ed il fatto che la odierna appellante continua ad usufruire della casa coniugale, interamente di proprietà dell'ex coniuge, è avviso della Corte che nulla sia dovuto fintanto che tale condizione rimarrà immutata, dovendo invece il Ve. corrispondere alla De., in caso di rilascio dell'immobile (per il quale l'appellato starebbe agendo con separato procedimento, v. comparsa conclusionale della De., pag. 3), la somma di Euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere parzialmente riformata in conformità, restando ferma per le restanti statuizioni (ivi compreso il contributo di mantenimento per i figli ed il pagamento del 50% delle ulteriori spese).

La peculiarità della controversia e l'esito solo in parte positivo del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 15-5/4-6-2009 emessa nei confronti di De.St. e Ve.Al., che per il resto rimane ferma, pone a carico di quest'ultimo un assegno divorzile di Euro 500,00 in favore della De. a decorrere dalla data di eventuale rilascio della casa familiare, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario in favore della creditrice. Compensa le spese

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