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Art. 228 c.p.c. - Confessione giudiziale



La confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.
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Giurisprudenza sull'art. 228 c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 25435 del 06.12.2007
In tema di ricognizione di debito, la disciplina dettata dall'art. 1988 c.c. è applicabile anche agli atti della P.A., nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia, a cominciare dal requisito della forma scritta "ad substantiam" che, a norma degli artt. 1350 e 2725 c.c., costituisce un elemento essenziale della ricognizione stessa avendo natura costitutiva e non dichiarativa, cosicché la prova dell'esistenza e del contenuto di tale negozio, segnatamente per quanto attiene alle obbligazioni a carico della medesima amministrazione, non può essere fornita né attraverso la confessione (non importa se, ove resa in giudizio ex art. 2733 c.c., spontanea o provocata mediante interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 228 c.p.c.) né attraverso la testimonianza.

Cass., massima sentenza n.8096 del 06.042006
Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo penale concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento. Quando sia stata resa nel giudizio penale, la confessione, di norma, vale soltanto a fornire elementi indiziari, salvo che nel caso in cui, all'atto del compimento delle relative dichiarazioni, l'avversario non si sia già costituito p.c., nella qual ipotesi produce l'efficacia di confessione piena, con la conseguenza di impedire nel successivo giudizio civile l'ammissione dell'interrogatorio formale sui medesimi fatti che ne hanno formato oggetto. Diversamente deve ritenersi per il giuramento decisorio che deve essere ammesso anche quando abbia ad oggetto fatti accertati o esclusi dalle risultanze di causa o anche quando da una prova di carattere privilegiato, come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale, risulti dimostrata una situazione di fatto contraria a quella che si intende provare con lo stesso giuramento, sempre che essa valga a risolvere totalmente o parzialmente la causa, a nulla rilevando che sia deferito in linea subordinata.

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