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Art. 36 c.p.p. - Astensione



Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale, che decide con decreto senza formalità di procedura.

4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.

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Giurisprudenza sull'art. 36 c.p.p.
Cass., massima sentenza n. 23355 del 18.06.2002
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente di sezione penale del Tribunale, che abbia deciso ed accolto la dichiarazione di astensione di un giudice monocratico, provvedendo, altresì, ad assegnare la causa ad altro giudice, non rientrando detto provvedimento nel novero degli atti impugnabili in sede di legittimità.

Cass., massima sentenza n. 28286 del 01.07.2003
In materia di astensione del giudice, l'espressione "svolge o ha svolto le funzioni di pubblico ministero" contenuta nell'art. 36 c.p.p., lett. f) non determina un generale dovere di astensione da parte del giudice il cui coniuge sia pubblico ministero, mentre lo impone al giudice il cui coniuge sia P.M. nel medesimo procedimento.

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