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art. 219 c.p. - Assegnazione a una casa di cura e di custodia



Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena di morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

Giurisprudenza sull'art. 219 c.p.
Cass., mass. sentenza n. 1107 del 30.01.1990
Le disposizioni che concernono la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia dell'imputato condannato per determinati delitti ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica, impongono sempre - posteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 1983 - di accertare la persistenza della pericolosità sociale, riferita al momento dell'applicazione della misura.

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