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Art. 210 c.p. - Effetti della estinzione del reato o della pena



art. 210 c.p. - L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.
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Giurisprudenza sull'art. 210 c.p.
Cassazione, massima sentenza n. 5411 del 07.06.1983
La confisca del veicolo prevista dall'art. 80-bis del codice stradale (art. 142 della legge 24 novembre 1981 n. 689) deve ricondursi alla previsione, sia pure con carattere obbligatorio e non facoltativo, del primo comma dell'art. 240 c.p., ed è, pertanto, limitata al presupposto necessario di una sentenza di condanna e non anche di una sentenza che, pur accertando la responsabilità, dichiari estinto il reato per oblazione. E ciò in quanto se l'estinzione del reato non esclude l'applicabilità della confisca per l'espressa deroga del secondo comma dell'art. 236 c.p. a quanto disposto dall'art. 210 c.p., tuttavia l'obbligo della confisca è sempre limitato alla previsione dell'art. 240, secondo comma, c.p.. per le cose che costituiscono il prezzo del reato o per quelle, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisca reato, nel senso, cioè, che abbiano un carattere intrinsecamente criminoso, con esclusione di qualsiasi destinazione consentita dalla legge. E non può considerarsi tale il veicolo affidato a persona sprovvista di patente, in quanto l'illiceità, in questa ipotesi, resta circoscritta al comportamento dell'agente e non si estende alla cosa che è servita a commettere il reato, ma la cui detenzione ed il cui uso non costituisce reato, sempre e di per sé, occorrendo, invece, una determinata modalità che caratterizzi l'illecito.

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