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Art. 210 c.p.p. - Esame di persona imputata in un procedimento connesso



Art. 210 c.p.p. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.

Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.

Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.

All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497.
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Giurisprudenza sull'art. 210 c.p.p.
Cassazione, massima sentenza n. 40196 del 11.10.2007
Le situazioni di incompatibilità od incapacità ad assumere l'ufficio di testimone (art. 210 c.p.p.), ove non risultanti al giudice dagli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento, devono essere dedotte solo dalla parte esaminata (o da colui che chiede l'audizione della persona imputata o indagata in un procedimento connesso o collegato) ma non dall'imputato, in quanto la norma è dettata nell'interesse dell'esaminato e non di quest'ultimo. 

Cassazione, massima sentenza n. 3686 del 25.03.1998
l regime di valutabilità delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni è diverso per il testimone e per l'imputato in procedimento connesso, solo le prime potendo valere, in presenza degli opportuni riscontri, come prova dei fatti in esse affermati ai sensi dell'art. 500, comma quarto, c.p.p. ed essendo invece limitate le seconde, secondo il disposto dell'art. 500, comma terzo, c.p.p. espressamente richiamato dall'art. 503, comma quarto, c.p.p. a stabilire la credibilità della persona esaminata; ciò si evince dal fatto che l'art. 210,  c.p.p., comma quinto, rinvia soltanto agli articoli 194, 195, 499 e 503 c.p.p. ma non all'art. 500, comma terzo, c.p.p. e trova giustificazione nella circostanza che la persona imputata in un procedimento connesso può rendere dichiarazioni ispirate al solo intento di difesa che non possono essere equiparate a quelle del teste tenuto invece a rispondere secondo verità.


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