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art. 210 c.p.c. - Ordine di esibizione alla parte o al terzo



art. 210 c.p.c. - Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.

Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione.

Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione.
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Formula ordine di esibizione

Tribunale di ...
R.G. n. ... - Giudice dott. ...

Per il Sig. ..., con l'avv. ...
Contro
la società ...

Il sig. ..., chiede ordinarsi alla società l'esibizione ed il deposito dei turni di servizio del sig. ..., svolti in qualità di dipendente della ..., documento in possesso della sola società ...

Avv. ...

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Giurisprudenza sull'art. 210 c.p.c.

Cass., massima sentenza n. 7953 del 07.08.1990
L'ordine, impartito nel corso di un giudizio civile ad un istituto di credito, di esibire copia di un assegno bancario, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, anche in relazione all'accertamento del necessario requisito dell'indispensabilità, e non trova limiti nel rispetto del segreto bancario, in quanto l'unico limite opponibile a detto provvedimento è quello posto per l'ispezione di cose dall'art. 118 c.p.c. (espressamente richiamato dal citato art. 210 c.p.c.), costituito dalla mancanza di un grave danno per la parte o per il terzo e dell'esigenza di non violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 c.p.p.

Cass., massima sentenza n. 24590 del 03.10.2008
Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile relativo all'"an" della pretesa fatta valere, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta a conservare la relativa documentazione fino a che il giudice - avuto riguardo anche al successivo giudizio sul "quantum", dovendosi ritenere che la richiesta sia divenuta parte del dibattito processuale - non abbia definitivamente e negativamente provveduto e non si sia formato un irreversibile negativo giudicato; ne consegue che, ove la documentazione sia stata distrutta dopo la presentazione della relativa istanza e durante il tempo di attesa per la formazione della decisione definitiva sulla stessa, la mancata conservazione è suscettibile di essere valutata come argomento di prova ex art. 116 c.p.c. ai fini della valutazione equitativa del "quantum".

Cass., massima sentenza n. 10147 del 14.10.1998
L'art. 210 c.p.c. richiede non solo che venga indicato il documento che deve essere esibito, ma che venga anche indicato il soggetto nei cui confronti l'ordine deve essere rivolto. Pertanto, rettamente il giudice ritiene che non possa configurarsi quale istanza proposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la richiesta di acquisizione di un atto senza indicare il soggetto al quale l'ordine di esibizione deve essere rivolto.

Cass., massima sentenza n. 10232 del 28.04.2010
Con riguardo all'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c., riguardante il rinvenimento di documento decisivo, non potuto produrre in giudizio, preesistente alla sentenza, al fine di verificare la rilevanza del rinvenimento occorre fare riferimento (nella disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353), al momento dell'assegnazione della causa in decisione, in quanto, sebbene il diritto all'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si eserciti normalmente fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, è consentito alla parte di denunciare all'udienza collegiale il rinvenimento o la formazione del documento ritenuto decisivo qualora ne abbia avuto, senza colpa, la disponibilità tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella collegiale, mentre spetta al Collegio di valutarne la decisività e, in caso di positivo accertamento, rimettere la causa in istruttoria per la rituale acquisizione di esso ovvero, in difetto, non ammetterne la produzione, ciò precludendo la sussistenza delle predette condizioni di revocabilità della sentenza.

Cass., massima sentenza n. 8113 del 20.07.1991
La mancata osservanza dell'ordine di esibizione di un documento, che è uno strumento ricostruttivo della realtà processuale, si pone, su un piano diverso dalla conseguenza dell'inerzia della parte onerata dall'obbligo di fornire la dimostrazione dei fatti cui è tenuta secondo l'art. 2697 c.c., rappresentando l'ordine di esibizione uno strumento estremo di conoscenza degli elementi essenziali del processo, già determinati dalla dialettica processuale, che il giudice ritenga di non poter trascurare ai fini della decisione.

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