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art. 205 c.p. - Provvedimento del giudice.



art. 205 c.p. - Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

1. nel caso di condanna durante la esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;

2. nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;

3. in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

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