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art. 203 c.p.c. - Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale



art. 203 c.p.c. Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.

Nell'ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.

Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita.

Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine.

Giurisprudenza sull'art. 203 c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 6334 del 22.06.1990
La nullità derivante dall'inosservanza delle norme disciplinanti l'assunzione delle prove fuori dalla circoscrizione del tribunale (art. 203 c.p.c.), ha carattere relativo, essendo le dette norme stabilite nell'interesse delle parti e non per ragioni di ordine pubblico, sicché detta nullità resta sanata ove non sia tempestivamente eccepita.

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