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art. 203 c.p. - Pericolosità sociale



art. 203 c.p. - Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

Giurisprudenza sull'art 203 c.p.
Cass., massima sentenza sent. n. 2102 del 11.02.1989
Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale - la quale postula la formulazione di un giudizio proiettato nel futuro circa la probabilità che l'imputato possa commettere altri reati - deve essere accertata in concreto sulla base degli elementi indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 133 c. p. globalmente valutati.

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