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art. 136 c.p. - Modalità di conversione di pene pecuniarie



art. 136 c.p. - Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge.

Giurisprudenza sull'art. 136 c.p.
Cass., massima sent. n. 3109 del 05.04.1984
In tema di concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, è irrilevante che le pene pecuniarie non siano più convertibili nelle corrispondenti pene detentive a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 136 c.p. (sentenza 21 novembre 1979 n. 131) e dell'entrata in vigore delle nuove norme dettate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, sulle modifiche al sistema penale. Infatti l'inconvertibilità non toglie il carattere di illecito penale ai fatti commessi ed è limitata alla commutazione della pena, mentre il ragguaglio con le pene detentive deve sempre essere operato ad ogni altro effetto giuridico (art. 135 c.p.) e, quindi, al fine di determinare i limiti oggettivi di concedibilità del beneficio (art. 163, primo comma, c.p.).

Cass., massima sent. n.12153 del 02.12.2011
Ai fini dell'accertamento dell'insolvibilità del condannato - che costituisce il presupposto della conversione della pena pecuniaria, nella specie, in quella di libertà controllata - il pignoramento negativo pur potendo costituire prova sufficiente della predetta insolvibilità non riveste, tuttavia, carattere di prova necessaria ed esclusiva, non sussistendo in "subiecta" materia alcuna gerarchia delle fonti di prova.

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