Alla sede legale dell'assicuratore
via fax al n. ...
Oggetto: sinistro n. ... - richiesta di accesso agli atti ex DM n. 191/2008
Egregi Signori,
in riferimento al sinistro di cui in oggetto, vogliate cortesemente consentire allo scrivente, nella sua qualità di contraente, assicurato e danneggiato, l’accesso agli atti nella pratica relativa al sinistro di cui in oggetto.
Vogliate inoltre inviare allo scrivente, a mezzo fax all’utenza n. ..., la documentazione dalla quale si evince la negazione dell’evento da parte della controparte, di cui alla Vs. datata ....
Distinti saluti,
Sig. ...
Si allega documento dì identità (peraltro già in Vs. possesso)
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Normativa rilevante
Art. 3. Esercizio del diritto di accesso D.M. n. 191 29.10.2008
1. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato dai contraenti, dagli assicurati e dai danneggiati quando siano conclusi i procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, ed in particolare:
a) dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
b) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.
2. Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice, i termini di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.
Art. 146. Diritto di accesso agli atti D.Lgs. 7-9-2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E' invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.
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