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Art. 190 cpp - Diritto alla prova



art. 190 cpp Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

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Giurisprudenza sull'art. 190 cpp
Cass., S.U, massima sent. n. 15208 del 25.02.2010
Il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici.

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