Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

art. 194 cpc - Attività del consulente



art. 194 cpc - Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Giurisprudenza sull'art. 194 cpc
Cass., massima sentenza n. n. 774 del 28.01.1983
La nullità della consulenza tecnica, per omissione della comunicazione alle parti dell'inizio delle operazioni, non può essere eccepita dopo la prima udienza successiva al deposito della consulenza stessa, ancorché in tale udienza sia stato richiesto e disposto un mero rinvio, in quanto l'art. 157, secondo comma, cpc, secondo il quale la parte interessata ha l'onere di opporre la nullità (sanabile) nella prima "istanza" o difesa successiva, si riferisce a qualsiasi richiesta, ivi compresa quella rivolta a conseguire un semplice provvedimento ordinatorio.

Cass., massima sentenza n. 993 del 28.01.2002
Il giudice di merito quando intenda uniformarsi al parere di uno dei due consulenti tecnici d'ufficio nominati nel corso del giudizio, non può limitarsi ad una acritica adesione alla tesi di uno dei due, ma deve invece valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni dell'altro consulente.

Cass., massima sentenza n. 3130 del 08.02.2011
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Nessun commento:

Posta un commento