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art. 62 cpc - attività del consulente



art. 62 cpc - Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

Giurisprudenza sull'art. 62 cpc

Cass., massima sentenza n. 8150 del 05.11.1987
Il giudice che non sia in possesso di argomenti per dissentire motivatamente dalle conclusioni di una consulenza tecnica, peraltro deficiente con riguardo alle fonti del convincimento espresso e all'indicazione dei criteri di valutazione adottati, non può ritenere l'interessato inadempiente all'onere della prova senza esaminare la possibilità di acquisire gli elementi di cui la relazione è carente attraverso la richiesta di chiarimenti al consulente o l'espletamento di una consulenza suppletiva.

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