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art. 189 cp - Sequestro

art. 189 cp Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1. delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

2. delle spese del procedimento;

3. delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;

4. delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

5. delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

6. delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.


Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

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Giurisprudenza sull'art. 189 c.p.
Cass., massima sentenza n. 626 del 20.06.1983
La funzione del sequestro conservativo in sede penale esaurisce il suo scopo con il passaggio in giudicato della sentenza; se questa è di condanna, il sequestro si converte immediatamente in pignoramento e in esecuzione forzata sui beni sequestrati, mediante la vendita da eseguirsi secondo le norme del codice di procedura civile. Pertanto, avverso tale sequestro, giunto in detta fase di esecutività, non è più consentito il rimedio della opposizione di cui all'art. 618 c.p.c..


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