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Concorrenza sleale

Formula: Atto di citazione per concorrenza sleale
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Per concorrenza sleale, in ambito commerciale, si intende per concorrenza sleale una pratica commerciale se:

a) è contraria alle norme di diligenza professionale e b) è falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. (Dir. n. 2005/29/CE)

In particolare, continua la direttiva citata, le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. Ciò lascia impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

Inoltre, devono definirsi sleali le pratiche commerciali: ingannevoli (in quanto inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta)o aggressive (una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso), come meglio definite dalla stessa direttiva citata.

Sotto una diversa prospettiva la concorrenza sleale, oltre che essere tale tra imprese e consumatori può essere anche: a) concorrenza sleale sic et sempliciter (art. 2598 c.c.); b) stipulativamente scorretta (art. 2596 c.c.); c) restrittiva/limitata; d) illecita.

La natura giuridica della concorrenza sleale non è del tutto chiara in dottrina e giurisprudenza e, in particolare, si discute se la concorrenza sleale rappresenti una species del genus responsabilità aquiliana o se, alla luce delle sue peculiarità, essa possa configurare una categoria a sé.

Si ritiene, ad ogni modo, che si tratti comunque di un illecito extracontrattuale e che, di conseguenza, la responsabilità del concorrente è di tipo extracontrattuale (vedi di seguito risarcimento del danno).

Ulteriore ipotesi di concorrenza sleale è il c.d. storno di dipendenti. Tale tipologia di concorrenza sleale si verifica quando un imprenditore si assicura le prestazioni lavorative di uno o più dipendenti di un'impresa concorrente. In tal caso, sempre se si verifichino le condizioni di legge, può derivare un danno risarcibile.

Infatti, l'attività di storno non è in se vietata (anzi si ritiene che generalmente l'imprenditore possa ricorrere all'interno del libero mercato del lavoro), ma incontra i limiti di cui agli articoli 2598 e seguenti c.c. (cioè bisogna verificare se sussiste l'intento specifico di eludere la legge e danneggiare un concorrente sul mercato).

In genere, in riferimento allo storno, sono cinque diversi gli indici che configurano la concorrenza sleale e che devono essere liberamente valutati dall'interprete (quale è il giudice):

1) numero di dipendenti stornati; 2) collocazione aziendale del dipendente (ad esempio sua infungibilità); 3)  creazione di una nuova azienda concorrente da parte del dipendente; 4) modalità del preavviso; 5) tempo nel quale si svolge lo storno.

Il risarcimento del danno da concorrenza sleale

L'art. 2600 c.c. impone il risarcimento del danno per gli atti di concorrenza sleale compiuti con dolo o colpa.  Il danno da concorrenza sleale non è solo la sottrazione di clientela, ma anche gli atti che si traducono in nocumento all'immagine o ad una diminuzione di vendita dei prodotti. Bisogna rilevare che la giurisprudenza ritiene configurabile, con riferimento alla concorrenza sleale solo il c.d. risarcimento per equivalente, cioè il  danno emergente ed il lucro cessante

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