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art. 189 cpp - Prove non disciplinate dalla legge


art. 189 cpp Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.
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Giurisprudenza sull'art. 189 cpp
Cass., massima sentenza n. 20228 del 23.05.2006
Il provvedimento, con cui il pubblico ministero ordina al direttore della Casa circondariale di esibire alla polizia giudiziaria tutta la corrispondenza relativa ad un detenuto e di consentirle l'estrazione di copia, dà luogo, in assenza di un precedente ordine di sottoposizione a visto di controllo disposto con le modalità e le garanzie della legge di ordinamento penitenziario, ad una forma atipica di intercettazione del contenuto della corrispondenza epistolare, con conseguente inutilizzabilità probatoria della corrispondenza per mancanza dell'autorizzazione del giudice. 

Cass., massima sentenza n. 40405 del 14.10.2004
Il riconoscimento di una persona da parte del testimone, stante il principio di atipicità della prova, può maturare tanto attraverso l'esibizione di una fotografia, tanto mediante l'osservazione diretta dell'interessato che sia presente nel corso dell'esame del dichiarante, tanto infine per il mezzo di una formale ricognizione di persona. Il fatto però che tutti tali mezzi di prova siano ammissibili non esclude sul piano generale la prevalente affidabilità della ricognizione, posto che il legislatore l'ha disciplinata con modalità esecutive e garanzie che ne fanno la modalità più efficiente e sicura di stabilire l'identificazione. Ne consegue che il giudice, quando un riconoscimento progressivamente sollecitato in forme diverse abbia dato esiti differenti, deve illustrare, ove ritenga di disattendere l'esito della ricognizione formale, in base a quali elementi di fatto egli ritenga più credibile, nel caso concreto, il risultato di procedure in astratto meno affidabili. 

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