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Azione di riduzione dell'eredità

Formula azione di riduzione e contestuale simulazione

L'azione di riduzione (c.c., art. 553 e ss.) può definirsi come l'azione processuale intrapresa da un erede (o da un suo avente diritto) che ritiene lesa, dalle ultime volontà del cuius (che quindi ha lasciato testamento, in quanto diversamente si applicherebbe il sistema della successione legittima), la propria quota destinata da legge (detta quota di legittima), nella misura indicata dall'art. 537 e seguenti c.c..

L'azione di riduzione si distingue dall'azione di divisione poichè quest'ultima presuppone l'esistenza della comunione ereditaria, mentre con l'azione di riduzione il legittimario presuppone di essere, in tutto o in parte, privato della propria quota e, per l'effetto, escluso, in tutto o in parte, dalla comunione ereditaria.

Tornando all'azione di riduzione, infatti, il de cuius non può disporre di tutti i propri beni al momento della morte, ma nel caso gli sopravvivano coniuge, figli o ascendenti dovrà riservare a favore di questi ultimi:

Coniuge (solo, senza figli): la metà del patrimonio;
Coniuge (in concorso con 1 figlio): 1/3 del patrimonio;
Coniuge (in concorso con più di un figlio): 1/4 del patrimonio;

Figlio (da solo): metà del patrimonio;
Figlio (in concorso con il coniuge): 1/ del patrimonio;
Figlio (in concorso con il coniuge e altro/i figli): 1/2 del patrimonio divisa per il numero dei figli;

Ascendenti (padre, madre, nonni, etc.): 1/3 del patrimonio solo se non vi è concorso di figli o di coniuge.

Al coniuge, in ogni caso, è riservato il diritto d'abitazione della casa familiare.

Qualora le suddette quote dovessero essere violate dal testatore (il quale ad esempio in sposato e con figli al momento destina, con testamento tutti i suoi averi ad uno solo dei figli), allora gli eredi che si ritengono lesi potranno agire in giudizio con l'azione di riduzione.

Infatti, la dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che il diritto del legittimario a conseguire la rimozione degli effetti delle disposizioni lesive, abbia natura di diritto potestativo, che in quanto tale può essere esercitato soltanto in sede processuale.

Per determinare la porzione disponibile, l'interessato dovrà: formare una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Poi riunire (fittiziamente) i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato (in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750) e sull’asse così formato si calcola la quota cui il defunto poteva disporre (art. 556 c.c.).




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