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Art. 2721 c.c. - Ammissibilità limiti di valore



Art. 2721 cc La prova per testimoni  dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58.

Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

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Giurisprudenza sull'art. 2721 c.c.
Cass., massima sentenza n. 9925 del 28.04.2006
Le limitazioni poste dagli artt. 2721c.c.  e seguenti all'ammissibilità della prova testimoniale non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettate a tutela di interessi di natura privatistica; pertanto, la loro violazione non solo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma neppure è rilevabile dalle parti ove non sia stata dedotta in sede di ammissione della prova, ovvero nella prima istanza o difesa successiva o, quanto meno, in sede di espletamento della stessa. 

Cass., massima sentenza n.4933 del 02.03.2010
Agli effetti della prova della simulazione deve essere considerato "parte" e non "terzo" chi, pur essendo in apparenza estraneo al contratto, assuma di essere uno dei soggetti del rapporto giuridico che si volle in realtà costituire e di avere, quindi, interesse all'accertamento ed all'attuazione di esso per avere partecipato per interposta persona alla conclusione del contratto stesso. In questa ipotesi, pertanto, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale e per presunzioni, con la conseguenza che se il negozio simulato va redatto per iscritto la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto di un documento. 

Cass., massima sentenza n.4471 del 14.05.1996
La clausola pattizia, individuale o di fonte collettiva, che preveda la forma scritta "ad substantiam" per la costituzione del rapporto di lavoro, non può essere estesa analogicamente all'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto stesso, giacché l'autonomia del negozio risolutorio, caratterizzato da una propria causa distinta rispetto a quella del negozio sul quale esso incide, esclude la sussistenza di una "ratio" comune alle due ipotesi e rende ingiustificata la deroga al principio della libertà di forma. Ne consegue che la clausola sopraindicata non impedisce di provare la risoluzione consensuale del rapporto con mezzi istruttori orali o anche mediante presunzioni semplici. 

Cass., massima sentenza n.22616 del 26.10.2009
Il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, nè "ad substantiam", nè "ad probationem", potendo dunque essere concluso anche "per facta concludentia"; ne consegue la rilevanza della prova testimoniale, dedotta con riguardo all'effettiva esecuzione delle prestazioni per il cui corrispettivo la parte, in quanto creditrice, chieda l'ammissione al passivo della procedura di fallimento. 

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