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Art. 633 c.p.c. - Condizioni di ammissibilità



Art. 633 cpc Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori , cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

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Giurisprudenza sull'art. 633 c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 5884 del 17.03.2006
Mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 c.p.c. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore. 

Cass., massima sentenza n. 13107 del 28.05.2010
L'iscrizione d'ipoteca giudiziale in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità processuale aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 96 c.p.c., esclusivamente nell'ipotesi d'inesistenza del credito, ma non quando il valore dei beni assoggettati ad ipoteca sia largamente superiore all'ammontare del credito azionato in via monitoria, atteso che il creditore non incontra alcun limite quantitativo alla sua possibilità d'iscrivere ipoteca su tutti i beni costituenti, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., il patrimonio con il quale il debitore è tenuto all'adempimento delle sue obbligazioni. 

Cass., massima sentenza n. 13229 del 31.05.2010
In tema di compensi professionali forensi, tenuto conto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del d.m. n. 585 del 1994, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, il giudice di merito deve verificare in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico in modo da stabilire se, al fine di determinare le competenze dovute al legale, l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della causa. Pertanto, qualora sia accolta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c., l'onorario dovuto al difensore del creditore che aveva chiesto il decreto ingiuntivo opposto deve essere determinato ponendo riferimento, in relazione al valore della controversia, alla domanda originaria, non potendo, allo scopo, operare il cumulo con la domanda successivamente proposta dall'opposto in sede di costituzione nel giudizio di opposizione. 

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