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Art. 232 c.c. - Presunzione di concepimento durante il matrimonio



Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

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Giurisprudenza sull'art. 232 c.c.
Cass., massima sent. n.547 del 25.01.1996
Il figlio nato da madre coniugata, che abbia lo stato di figlio legittimo attribuitogli dall'atto di nascita (sussista o meno pure il possesso del relativo "status"), non può contestare la paternità legittima avvalendosi dalla disposizione di cui all'art. 248 c.c., in quanto tale norma non è concorrente con quella dettata in tema di disconoscimento della paternità e non può ad essa derogare, dato che configura un'azione con contenuto residuale, esperibile solo ove non siano previste e regolate altre azioni di contestazione della legittimità. Ne deriva che, per rimuovere la presunzione di concepimento durante il matrimonio, deve avvalersi dell'azione di disconoscimento della paternità anche il figlio che sia nato decorsi trecento giorni dall'omologazione della separazione consensuale (o dalla pronuncia di separazione giudiziale) in epoca in cui era vigente il vecchio testo dell'art. 232 c.c., poiché tale ipotesi, pur non essendo contemplata dalla legge del tempo tra le cause di esclusione della richiamata presunzione, è riconducibile, per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 229 della legge n. 151 del 1975, al disconoscimento del rapporto di filiazione per mancata coabitazione, ex art. 235, comma primo, n. 1, c.c. 

Cass., massima sent. n. 10519 del 30.10.1990
Il procedimento di rettificazione delle risultanze dello stato civile, di cui al titolo nono del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, è esperibile per emendare qualsiasi difformità fra tali risultanze e la situazione effettiva conforme alle previsioni di legge, e, pertanto, con riguardo all'atto di nascita, che attribuisca al bambino nato dopo trecento giorni dalla data di omologazione della separazione consensuale dei coniugi il cognome del marito anziché della madre, nonostante l'inoperatività della presunzione di concepimento durante il matrimonio (art. 232 c.c.), può essere promosso per ottenere la relativa modifica di detto cognome, salva restando la facoltà degli interessati di introdurre, pure in pendenza dell'istanza di rettificazione, autonomo giudizio di accertamento dello "status".

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