Quietanza di pagamento
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto dal sig. ..... la somma di Euro ..... (Euro [inserire importo in lettere]/00) a saldo e stralcio del suo credito per [inserire titolo del credito] e pertanto con la sottoscrizione del presente atto rilascia ampia e finale quietanza, con dichiarazione di essere soddisfatto per ogni titolo dipendente dall'intercorso rapporto.
Data e Firma
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Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto dal sig. ..... la somma di Euro ..... (Euro [inserire importo in lettere]/00) a saldo e stralcio del suo credito per [inserire titolo del credito] e pertanto con la sottoscrizione del presente atto rilascia ampia e finale quietanza, con dichiarazione di essere soddisfatto per ogni titolo dipendente dall'intercorso rapporto.
Data e Firma
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Giurisprudenza sulla quietanza di pagamento
Cass., massima sentenza n. 9297 del 08.06.2012
La simulazione assoluta di una quietanza di pagamento non può essere provata per testimoni, ostandovi il divieto di cui all'art. 2726 cod. civ.
Cass., massima sentenza n. 6265 del 20.04.2012
La data certa di un pagamento, per il quale sia stata rilasciata quietanza, non può essere desunta dalla data di emissione della relativa fattura, in quanto quest'ultima è documento fiscale la cui emissione è connessa all'esecuzione della prestazione, secondo il principio contabile di competenza.
Cass., massima sentenza n. 2851 del 24.02.2012
La disciplina delle sanzioni amministrative tributarie non impone all'Amministrazione finanziaria di notificare l'atto di contestazione dell'infrazione per il ritardato pagamento contestualmente al rilascio della quietanza del versamento.
Cass., massima sentenza n. 22655 del 31.10.2011
Il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore e risultare da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, come l'annotazione "pagato", o altra equivalente, apposta sulla fattura, che riveli sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, sempreché tale annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 cod. civ.; né si richiede, peraltro, che la dichiarazione di quietanza annotata sulla fattura sia autografa, potendo la stessa essere costituita anche da un timbro dattiloscritto con la dicitura "pagato".
Cass., massima sentenza n. 22084 del 25.10.2011
In tema di compravendita immobiliare, l'atto notarile in cui si certifica che il prezzo della compravendita immobiliare è stato versato per intero non dimostra che l'acquirente abbia pagato al compratore anche l'Iva, a nulla rilevando che la parte alienante abbia rilasciato quietanza attestante il pagamento dell'intero prezzo. D'altronde, l'attestazione dell'avvenuto ricevimento del pagamento è incompatibile con la circostanza secondo cui la parte acquirente si obbligava al pagamento con il ricavo dal mutuo che sarebbe stato di seguito stipulato e che sarebbe stato versato alla società venditrice successivamente all'iscrizione della relativa ipoteca a favore dell'ente mutuante, così interpretando l'espressione usata nel senso che l'acquirente avrebbe soltanto successivamente stipulato il mutuo e ricavato quindi l'importo necessario al pagamento del prezzo.
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