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Art. 2932 c.c. - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto



Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

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Giurisprudenza sull'art. 2932 c.c.
Cass., massima sentenza n. 26011 del 23.12.2010
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la disposizione di cui all'art. 2932, secondo comma, cod. civ. - che subordina l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell'offerta della controprestazione - non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c., potendo essere sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 cod. civ. e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere; ne consegue che integra il presupposto di legge anche l'offerta della prestazione formulata con l'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore. 

Cass., massima sentenza n. 13117 del 28.05.2010
La sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. mod., con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, ben potendo essere resa la dichiarazione o prodotta la documentazione relative alla regolarità dell'edificazione, all'eventuale concessione in sanatoria o alla domanda di oblazione e ai relativi primi due versamenti, all'atto della stipulazione del definitivo contratto traslativo, ovvero in corso di giudizio e prima della pronunzia della sentenza ex art. 2932 cod. civ., che tiene luogo di tale contratto. 

Cass., massima sentenza n. 834 del 29.11.1999
Qualora un ente pubblico, con riguardo ad un bene del proprio patrimonio disponibile, stipuli "iure privatorum" un contratto preliminare di vendita, la domanda del promissario acquirente intesa ad ottenere la pronuncia, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., di una sentenza che produca gli effetti del contratto di vendita definitiva, che la Pubblica Amministrazione si era obbligata a concludere, appartiene - come in genere quella delle domande dirette ad una pronuncia nei confronti di un ente pubblico ai sensi di detta norma - alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che possa aver rilievo in contrario la circostanza che l'Amministrazione contesti la stessa sussistenza del contratto preliminare, posto che tale questione attiene al merito del giudizio e non all'individuazione della giurisdizione, concernendo detta sussistenza una condizione per l'accoglimento della domanda.

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