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Art. 168 c.p. - Revoca della sospensione



Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1. commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

2. riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

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Giurisprudenza sull'art. 168 c.p.

Cass., Sez. Un., massima sent. n. 31 del 03.05.2001
Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest'ultima quell'accertamento di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall'art. 168, comma 1, n. 1, c.p.; viceversa, se già concesso per pena patteggiata, non solo non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall'art. 163 c.p., ma - nelle medesime condizioni - va addirittura revocato, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione ex art. 164, comma 2, n. 1, c.p. sia la revoca per condanna sopravvenuta ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p., prescindono dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento, della quale, pertanto, deve tenersi conto ai predetti fini.

Cass., Sez. Un., massima sent. n. 17 del 04.12.1985
La disposizione dell'articolo 590 c.p.p. il quale attribuisce la competenza a provvedere sulla revoca della sospensione condizionale, con le forme degli incidenti di esecuzione, al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna per il detto reato, se non vi fu in seguito altra condanna, ovvero a quello che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna, se con questa non abbia già provveduto, non può trovare applicazione quando la sospensione sia stata concessa dall'autorità giudiziaria ordinaria e la condanna per il reato che determina la riduzione del beneficio sia stata inflitta da un organo della giurisdizione militare. In tale ipotesi la competenza a decidere sulla revoca spetta sempre all'autorità giudiziaria ordinaria, stante la preminenza della giurisdizione ordinaria su quella militare, mentre la giurisdizione militare trova il proprio ambito di esplicazione quando la sentenza che concede il beneficio e quella che determina la revoca siano state pronunciate entrambe dal giudice militare.