Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.
Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.
La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.
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Giurisprudenza sull'art. 168 c.p.p.
Cass., massima sentenza n. 17737 del 08.04.2008
In tema di notificazioni, la mancata previsione, nell'art. 168 c.p.p., del principio circa la natura "fidefacente" fino ad impugnazione di falso del contenuto della relata di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario con riguardo a quanto egli attesti aver fatto o essere avvenuto in sua presenza, non significa che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato nella relazione sulla base di quanto la parte adduce, ma comporta soltanto la caduta del presupposto dell'incidente di falso in omaggio al principio della semplificazione e speditezza del processo; ne consegue che restano sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall'ufficiale notificatore e quelli avvenuti a suo cospetto, e che se la parte vuole addurre la falsità delle modalità emergenti dalla relata non può provarle se non dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all'art. 479 c.p.