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Art. 161 c.p. - Effetti della sospensione e della interruzione



La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.

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Giurisprudenza sull'art. 161 c.p.

Cass., massima sent. n. 31695 del 24.08.2001
La disposizione di cui all'art. 161 c.p., secondo la quale la sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, deve essere interpretata nel senso che la regola si applica anche agli imputati dello stesso reato nei cui confronti l'azione penale sia esercitata in un momento successivo, anche dopo il proscioglimento della persona inizialmente imputata.