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Art. 161 c.p.p. - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni


Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.

Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.

L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

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Giurisprudenza sull'art. 161 c.p.p.

Cass., massima sent. n. 1167 del 24-10-2005
La disposizione di cui all'articolo 161,comma quarto, c.p.c. che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione necessaria e sufficiente,l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato. In altri termini, ai fini e per gli effetti della legittimità della notifica presso il difensore, l'assenza dell'interessato non equivale all'impossibilità della notificazione, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di domicilio o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo. 


Cass., massima sent. n. 46703 del 03-11-2009
È legittimo l'uso del telefax per la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame all'imputato non reperibile al domicilio eletto e che, pertanto, riceve la notificazione per mezzo della consegna di copia al difensore, mero e necessario recettore dell'atto medesimo.


Cass., massima sent. n. 41491 del 04-10-2007
Nel caso in cui l'elezione e la dichiarazione di domicili diversi siano contemporanee, prevale sempre il domicilio eletto, poiché l'elezione è significativa di una manifestazione di volontà non rinvenibile nella dichiarazione.


Cass., massima sent. n. 42302 del 09-10-2009
È nulla la notifica, all'imputato detenuto, del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita nel domicilio dichiarato e successivamente revocato, e reiterata, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.c., presso il difensore, qualora l'imputato abbia comunicato all'Autorità giudiziaria procedente il proprio stato di detenzione, nella specie risultante anche dagli atti; trattandosi di nullità che concerne l'intervento dell'imputato nel giudizio e, quindi, il corretto instaurarsi del contraddittorio, essa deve essere qualificata come nullità di ordine generale che non può, pertanto, ritenersi sanata dalla mancata eccezione del difensore presente all'udienza.