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Art. 159 c.p.p. - Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità

Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.

Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

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Giurisprudenza sull'art. 159 c.p.p.

Cass., massima sent. n.  5127 del 28.04.2000
In tema di notificazione all'imputato in caso di irreperibilità, nessuna omissione può addebitarsi all'autorità giudiziaria ed agli organi di polizia dei quali essa si serva, nel caso in cui - svolte regolari ricerche nei luoghi di nascita, di ultima residenza e di abituale attività lavorativa non venga rinvenuta traccia di diversa residenza o dimora. La circostanza che l'interessato abbia provato il trasferimento della residenza - sia pure nell'area territoriale dell'ultima residenza risultante - non può assumere alcuna rilevanza se nessuna indicazione di tale nuova residenza emerga dagli atti e dalle informazioni. Deve escludersi, infatti, che le ricerche possano essere eseguite indistintamente in tutti i Comuni della zona in cui l'imputato aveva abitato in passato.

Cass., massima sent. n. 36684 del 28.09.2010
L'impugnazione proposta dal difensore nell'interesse dell'imputato contumace non fa decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo, in caso di illegittima notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado.