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Art. 159 c.c. - Del regime patrimoniale legale tra i coniugi



Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.

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Giurisprudenza sull'art. 159 c.c.

Cass., massima sent. n. 2183 del 01.03.1991
Il passaggio dal vecchio al nuovo regime patrimoniale tra i coniugi (art. 228 della legge n. 151 del 1975), che individua nella comunione il sistema legale preferenziale, in assenza di un diverso regime convenzionale, non prevede automatismi volti a modificare il regime dei beni acquistati prima della data del 15 gennaio 1978 (termine così modificato dall'art. 1 del D.L. n. 688 del 1977), ma subordina alla concorde volontà delle parti il nuovo assetto. Pertanto la precedente comunione convenzionale, che sussista tra i coniugi al riguardo di un bene, non si trasforma in comunione legale, ma continua ad essere disciplinata dall'art. 1100 cod. civ. e segg. ove non venga posta in essere la convenzione prevista dall'art. 228 citato è così manifestata una specifica volontà dei coniugi.


Cass., massima sent. n. 3903 del 22.04.1987
In tema di rendita da infortunio mortale sul lavoro, ai fini dell'attribuzione del relativo diritto - ex artt. 85 e 106 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - all'ascendente superstite che sia privo di "mezzi di sussistenza autonomi sufficienti", costituisce reddito autonomo, nel regime del nuovo diritto di famiglia, anche quello derivante dai soli proventi dell'attività lavorativa del coniuge.

Cass., massima sent. n. 487 del 15.01.2003
In materia di assicurazione della r.c.a., ai sensi dell'art. 4della l. n. 990/69, nel testo, sia anteriore (che faceva richiamo all'art. 2054, terzo comma, c.c.), sia posteriore (da tale momento essendo il coniuge considerato, in relazione ai danni alla persona - biologico e morale -, come terzo trasportato coperto da assicurazione) alla novella introdotta dall'art. 28 della legge n. 142/92, in caso di incidente stradale a bordo di autovettura facente parte del regime patrimoniale di comunione legale, i danni subiti dal coniuge trasportato e imputabili alla condotta di guida dell'altro coniuge debbono essere risarciti per l'intero (seppure nei limiti del massimale da parte dell'assicuratore), non essendo al riguardo configurabile alcuna limitazione nemmeno in ragione della contitolarità dell'autovettura tra i coniugi scaturente dal regime di comunione legale, giacché essendo la comunione dei beni tra i coniugi pro indiviso, il diritto di ciascuno di essi investe l'intera cosa o - qualora non si tratti di diritto reale - l'intera titolarità soggettiva.