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Art. 1341 c.c. - Condizioni generali di contratto



Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

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Giurisprudenza sull'art. 1341 c.c.

Cass., massima ord. n. 18680 del 05.12.2003
In ordine alle condizioni generali di contratto, l'esigenza della specifica approvazione per iscritto di una clausola onerosa o vessatoria, quale quella derogativa della competenza territoriale, la cui mancanza comporta nullità assoluta e rilevabile anche di ufficio della clausola medesima, postula una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella riferentesi agli altri patti contrattuali e, pertanto, non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione apponga un'unica firma in calce al modulo a stampa predisposto dall'altro contraente oppure, apponendone due, con la seconda si limiti ad approvare genericamente e globalmente tutte le clausole previste nel contratto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Infatti, l'approvazione di tali clausole deve essere specifica e separata cosi' da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa, ancorche' non sia necessaria la ripetizione del suo contenuto.


Cass., massima sent. n. 12153 del 23.05.2006
In tema di condizioni generali di contratto, l'efficacia delle clausole onerose - tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale - è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale, quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. 

Cass., massima sent. n. 544 del 22.01.1991
Nel contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale di cui all'art. 1742 c.c. e seguenti le parti contraenti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, possono inserire un patto di prova, al fine di valutare reciprocamente la convenienza di rendere stabile ovvero di risolvere il vincolo contrattuale, subordinando la definitività del rapporto al mancato esercizio della facoltà di recesso entro il periodo di tempo all'uopo prestabilito. Tale patto è pienamente valido - purché (secondo l'accertamento del giudice del merito) il periodo destinato all'effettuazione dell'esperimento sia limitato al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di compiere l'anzidetta valutazione - e la relativa clausola, che preveda a favore di entrambe le parti la facoltà di recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso o di pagamento dell'indennità sostitutiva, non ha carattere vessatorio e non richiede pertanto specifica approvazione per iscritto, a norma dell'art. 1341 c.c., quantunque risulti inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti.


Cass., massima sent. n. 5513 del 29.02.2008
In tema di contratti, la clausola che consente l'unilaterale modificazione delle condizioni negoziali non può essere ricondotta alle categorie specificamente indicate dall'art. 1341 c.c. nè, in particolare, alle clausole limitative della responsabilità, atteso che la clausola che conferisce il potere di modificazione unilaterale delle condizioni negoziali non limita né la responsabilità del soggetto nel cui interesse é stipulata né quella del soggetto che é destinato a subirne gli effetti.