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Equitalia condannata a spese di lite - Cass. ordinanza n. 8402 del 25.05.2012

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Premesso:

- con un unico motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e dell'art. 92 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), Equitalia Polis s.p.a. ha impugnato per cassazione la sentenza in data 25.3.2010 n 26 della CTR del Veneto (emessa all'esito del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della precedente decisione in grado di appello sposta con sentenza di questa Corte 13.2.2008 n. 3434), con la quale è stata annullata la cartella di pagamento emessa ai fini ILOR per l'anno 1994 - in quanto notificata oltre il termine perentorio previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, conv. in L. n. 156 del 2005 - ed, in applicazione del principio della soccombenza, condannata la società agente per la riscossione alla rifusione, in favore del Fallimento della società contribuente KN D., delle spese di lite "liquidate in Euro 65.000,00 oltre Iva e Cpa come per legge".

- resiste con controricorso e memoria illustrativa il Fallimento KN D. s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso.

Rilevato:

- che la relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., ha concluso per il rigetto del ricorso osservando quanto di seguito trascritto:

".........il motivo è palesemente infondato in quanto la parte ricorrente, fondando le proprie argomentazioni sulla asserita assenza di responsabilità del concessionario in ordine alla tardiva notifica della cartella, intenderebbe inammissibilmente sostituire al criterio legale della soccombenza ex art. 91 c.p.c., (fondato sulla obiettiva situazione processuale delle parti determinata all'esito del giudizio in relazione alla affermazione/negazione della pretesa oggetto della controversia) un differente criterio fondato sull'accertamento della colpa nella causazione dell'evento (decorso del termine di decadenza) che avrebbe dato luogo alla pronuncia di accertamento della infondatezza della pretesa tributaria, reintroducendo peraltro - in sede di contestazione della pronuncia sulle spese di lite - gli stessi argomenti volti a contestare nel merito i motivi di gravame secondo i quali al tempo della iscrizione e consegna dei ruoli il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, aveva natura meramente ordinatoria, non potendo a condotta negligente del concessionario la decadenza da un termine stabilito dal jus superveniens - D.L. n. 106 del 2005, conv. in L. n. 156 del 2005 - in relazione ai giudizi pendenti concernenti dichiarazioni presentate entro il 31.12.2001;.........peraltro il motivo si palesa infondato anche in considerazione della natura eminentemente discrezionale del potere di compensazione del spese di lite riservato al Giudice dall'art. 92 c.p.c., comma 2 ("...il giudice può compensare..."), con la conseguenza che, se da un lato l'applicazione del principio di soccombenza è certamente conforme a legge (art. 91 c.p.c., comma 1), dall'altro il mancato esercizio del potere discrezionale "derogatorio" della regola generale sulle spese di lite trova fondamento in un fatto negativo (non avendo rilevato il Giudice la esistenza di "giusti motivi" - nel testo dell'art. 92 c.p.c., comma 2, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 28 dicembre 2006, art. 2, comma 1, lett. a, e quindi dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11) insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo della omessa od insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto non soggetto a motivazione (rimanendo assolto l'obbligo del requisito motivazionale dalla speculare - eguale e contraria - statuizione sulle spese emessa in applicazione del principio di soccombenza: cfr. in analoghe ipotesi di omesso esercizio di poteri discrezionali riservati al Giudice, Corte Cass. 2^ sez. 19.3.2007 n. 6414; id. 2^ sez. 17.5.2010 n. 12027 - in materia di aumento fino al doppio dei compensi liquidati al CTU -; Corte Cass. 3^ sez. 7.12.2004 n. 22984 - in tema di omesso esercizio del potere discrezionale di assegnazione di un termine ex art. 182 c.p.c. -; Corte Cass. 2^ sez. 17.1.2003 n. 609 - in ordine al mancato esercizio del ricorso a nozioni di comune esperienza-;

Corte Cass. 3^ sez. 18.3.1970 n. 74 - in relazione al mancato esercizio della facoltà di desumere argomenti di prova dal con ego processuale delle parti-).............con riferimento alla norma dell'art. 92 c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle indicate riforme, era consolidata l'affermazione giurisprudenziale secondo cui, in materia di regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione era limitato ad accertare che non risultasse violato il principio secondo il quale le stesse non potevano essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esulava da tale sindacato e rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (anche in caso di decisione limitata al rito, non ponendo limiti la norma processuale in relazione al tipo di pronuncia: Corte Cass. 1^ sez. 9.5.2005 n. 9537), e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Corte Cass. 1^ sez. 17.11.2006 n. 24495; id. 2^ sez. 26.2.2007 n. 4388; id. 3^ sez. 11.1.2008 n. 406, id. 3^ sez. 11.6.2008 n. 15483; id. 1^ sez. 22.7.2009 n. 17145; id. 3^ sez. 1.12.2009 n. 25270) rimanendo pertanto insindacabile in sede di legittimità tanto il positivo esercizio del potere di compensazione delle spese quanto - come nella specie - l'omesso esercizio di detto potere............".

Ritenuto:

- che debbono essere condivise le argomentazioni esposte e le conclusioni della relazione.

Ritenuto:

- che il ricorso di Equitalia Polis s.p.a., pertanto rigettato nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con conseguente condanna alla rifusione alle spese del giudizio che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte:

- rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.