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Art. 102 c.p.c. - Litisconsorzio necessario

Art. 102 c.p.c. - Litisconsorzio necessario

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

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Giurisprudenza sul litisconsorzio necessario


Cass., massima sent. n. 4890 del 07.03.2006
Si ha litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la decisione richiesta, indipendentemente dalla sua natura (di condanna, di accertamento o costitutiva), è di per sè inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica e inscindibile sia in senso sostanziale, sia, alle volte, in senso solo processuale, del rapporto dedotto in giudizio, nel quale i nessi fra i diversi soggetti, e tra questi e l'oggetto comune, costituiscono un insieme unitario, con conseguente immutabilità del rapporto medesimo ove non vi sia la partecipazione di tutti i suoi titolari.

Cass., massima sent. n. 3281 del 15.02.2006
Il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità' connessa con l'esperimento dell'azione proposta, come nella ipotesi in cui la domanda tenda all'adempimento di una prestazione inscindibile. Ne consegue che nel giudizio introdotto con la domanda del terzo proprietario del bene ipotecato diretta a conseguire la cancellazione di ipoteca sul presupposto dell'insussistenza di un valido negozio ipotecario - in quanto stipulato da soggetto privo del potere di rappresentanza - quest'ultimo assume la qualità di parte necessaria (anche in fase di impugnazione ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.), perchè la pronuncia circa l'avvenuto conferimento dei poteri al rappresentante deve intervenire essenzialmente nei suoi confronti e, per essere opponibile al creditore, va resa nei confronti di entrambi i partecipanti al negozio ipotecario.

Cass., massima sent. n. 11765 06.08.2002
Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, come nella ipotesi in cui la domanda tenda all'adempimento di una prestazione inscindibile.

Cass., massima sent. n. 26422 del 03.11.2008
Il potere-dovere del giudice di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario deve essere esercitato esclusivamente con riferimento alle domande "hinc et inde" sottoposte al suo giudizio e non riguarda, quindi, eventuali eccezioni, ancorchè riconvenzionali, in ordine alle quali può pronunciarsi soltanto "incidenter tantum".

Cass., massima sent. n. 18709 del 06.09.2007
La norma dell'art. 354 cod. proc. civ. - la quale dispone che il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice quando riconosca che nel relativo giudizio doveva essere integrato il contraddittorio - si riferisce solo all'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., in cui la violazione del precetto darebbe luogo ad una sentenza inutiliter data per oggettiva inidoneità a produrre i propri effetti, destinati a coinvolgere tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale, necessariamente plurilaterale; tale situazione non si configura nell'ipotesi di chiamata in causa di un terzo "jussu judicis" ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. che, pur dando luogo ad un litisconsorzio necessario di natura processuale, risponde ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa) discrezionalmente e insindacabilmente valutate sotto il profilo dell'opportunità dal giudice di primo grado, cui è consentito di revocare, anche tacitamente, l'ordine di intervento.

Cass., massima sent. n. 18507 del 25.08.2006
In tema di litisconsorzio necessario, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio a causa della mancata partecipazione al giudizio di un coerede non può limitarsi ad assumere genericamente l'esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone degli altri eredi oltre quelli che, in tale qualità, abbiano ritualmente partecipato alle pregresse fasi del giudizio, e di specificare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della necessità di integrazione.