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Art. 104 c.p.c. - Pluralità di domande contro la stessa parte

Art. 104 c.p.c. - Pluralità di domande contro la stessa parte

Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma.

È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
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Giurisprudenza
Cass., massima sent. n. 25269 del 14.12.2010
L'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita.

Cass., massima sent. n. 11390 del 19.12.1996
Le fattispecie di cumulo soggettivo di domande ex art. 33 c.p.c. e di cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. - che sono espressione della cosiddetta connessione per "coordinazione", in cui la trattazione simultanea dipende solo dalla volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile con l'unico rischio di una contraddizione logica tra giudicati - non sono comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 40, terzo comma, c.p.c. (introdotto dall'art. 5 della legge n. 353 del 1990), non potendosi ammettere che il mutamento del rito (da ordinario a speciale) imposto da detta norma sia opera di una mera scelta dell'attore di cause non connesse o non legate tra loro da un intenso legame di subordinazione, altrimenti violandosi, peraltro, il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost.

Cass., massima sent. n. 15954 del 13.07.2006
Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa.