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Art. 103 c.p.c. - Litisconsorzio facoltativo

Art. 103 c.p.c. - Litisconsorzio facoltativo

Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.

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Giurisprudenza sul litisconsorzio facoltativo

Cass., Sez. Unite, massima ord. n. 14858 del 28.06.2006
Nei giudizi a litisconsorzio facoltativo, in cui uno o più attori propongono domande contro diversi convenuti, la statuizione sulla giurisdizione può riguardare solo le domande per le quali è stato chiesto il regolamento preventivo.

Cass., massima sent. n. 1954 del 10.02.2003
In caso di litisconsorzio facoltativo, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, per cui, pur nell'identità delle questioni, permane l'autonomia dei rapporti giuridici e delle singole "cause petendi"; ne consegue che la parte che non abbia tempestivamente contestato la produzione documentale effettuata dalla controparte, non può avvalersi della (tempestiva) contestazione effettuata dal litisconsorte facoltativo ai fini di un diverso e autonomo rapporto processuale.

Cass., massima sent. n. 2661 del 23.02.2001
L'obbligatorietà della integrazione del contraddittorio in fase di impugnazione sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunziata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto litisconsortile necessario. Tuttavia, tale obbligo sorge solo allorché si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti. Ne consegue che, nella ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio, che si verifica quando le contrapposte domande, potenzialmente suscettibili di dar luogo a separati procedimenti, siano state trattate congiuntamente in quanto proponevano identiche questioni, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, e la sentenza con la quale esse vengono definite, sebbene formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite; queste, pertanto, conservano la propria autonomia anche in sede di impugnazione, sicché le pronunce non impugnate o altrimenti risolte sotto il profilo processuale non possono produrre effetti preclusivi e limitativi sul giudizio in corso, e l'impugnazione tempestivamente proposta da alcune parti non coinvolge la posizione delle altre non impugnanti.

Cass., massima sent. n. 3164 del 14.03.1992
In caso di riunione di più domande di identico contenuto proposte da vari lavoratori contro un medesimo datore di lavoro, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio, in quanto, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole "causae petendi", con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - sebbene formalmente unica - consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione, sì da non potere produrre effetti preclusivi o limitativi, sul giudizio in corso, le pronunzie non impugnate o altrimenti risolte sotto il profilo processuale, e da non restare coinvolta la posizione delle parti non impugnanti dall'impugnazione tempestivamente proposta da altre.

Cass., massima sent. n. 16018 del 07.07.2010
In tema di litisconsorzio facoltativo, ove all'interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo quanto ai rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all'art. 1306 cod. civ., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione.