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Art. 72 c.p.c. - Poteri del pubblico ministero



Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.

Restano salve le disposizioni dell'articolo 397.

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Giurisprudenza
Cass., massima sent. n. 4179 del 23.04.1998
Nei giudizi nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M. - e quindi la comunicazione degli atti al suo ufficio a norma dell'art. 71 cod. proc. civ. - l'esigenza di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. con la notificazione dell'atto al P.M. presso il giudice "a quo" ricorre soltanto quando si tratti di causa che egli abbia promosso o avrebbe potuto promuovere e nella quale, quindi, sia titolare di autonomo diritto di impugnazione. Nelle altre ipotesi, come nel procedimento per querela di falso, è sufficiente l'effettuazione della suddetta comunicazione al P.M. presso il giudice "ad quem".

CAss., massima sent. n. 6856 del 17.06.1995
Dal disposto dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 - a norma del quale le funzioni del pubblico ministero presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le Corti d'Appello sono esercitate da procuratori generali della Repubblica e presso i tribunali da procuratori della Repubblica - deriva che la legittimazione dell'ufficio del pubblico ministero si determina con riferimento al giudice competente a conoscere della domanda e spetta a quello funzionante presso tale giudice, e che la legittimazione ad operare nel singolo processo si trasferisce, nelle fasi d'impugnazione, all'ufficio del pubblico ministero funzionante presso il giudice del gravame. Pertanto, salvo deroghe espressamente previste (il ricorso nell'interesse della legge e le impugnazioni nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 72 cod. proc. civ.), legittimato a proporre l'impugnazione è l'ufficio funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, anche se, proposta l'impugnazione, chi deve poi compiere i relativi atti nella fase di gravame è l'ufficio funzionante presso il giudice dell'impugnazione.