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Art. 25 c.c. - Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

art. 25 c.c. - L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
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Giurisprudenza sull'art. 25 c.c.
Cass. civ. Sez. Unite massima sentenza, 6 maggio 2009, n. 10365
In relazione alla natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata), la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata, di volta in volta, dall'Autorità giudiziaria ordinaria, indipendentemente dall'esito delle procedure amministrative eventualmente esperite, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990.

Cons. Stato Sez. VI massima sentenza, 21 maggio 2004, n. 3355
Sono controverse in giurisprudenza, e costituiscono comunque profili di particolare rilevanza per cui necessita la rimessione all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, le seguenti questioni: a) la sorte del contratto d'appalto stipulato sulla base di un'aggiudicazione annullata a seguito di annullamento dell'esclusione dell'impresa dalla gara d'appalto; b) l'applicabilità alla fattispecie considerata degli art. 23 c.c. e art. 25 c.c.) la sussistenza della giurisdizione amministrativa con riferimento alla cognizione degli effetti dell'annullamento dell'aggiudicazione sul contratto ed il tipo di decisioni adottabili; d) l'ammissibilità, nel giudizio di cognizione, della condanna della pubblica amministrazione ad un facere, ed in particolare al rilascio di un provvedimento favorevole al ricorrente (aggiudicazione dell'appalto); e) i presupposti di applicabilità dell'art. 2058 c.c.