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Art. 25 c.p.c. - Foro della pubblica amministrazione

art. 25 c.p.c. - Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
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Giurisprudenza sull'art. 25 c.p.c.
Cassazione, massima ordinanza n. 2265 del 16.02.2012
Nelle cause in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, qualora l'obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, ai sensi degli artt. 6 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e 25 c.p.c., il "forum delicti" concorre, in via alternativa, con il "forum destinatae solutionis", da determinarsi in base alle norme di contabilità pubblica (art. 54 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; artt. 278, lettera d, 287 e 407 r.d. 23 maggio 1924, n. 827), e cioè il luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato. (Regola competenza)

Cassazione, Sezioni Unite, massima sentenza n. 11066 del 10.10.1992
L'opposizione contro l'ingiunzione di pagamento della "tassa di proprietà" su autoveicolo e relativa soprattassa, esula dalla disciplina della cosiddetta depenalizzazione, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, ed è devoluta alla cognizione del tribunale, ai sensi degli artt. 9 e 25 cod. proc. civ., in quanto ha ad oggetto un'imposta e la sanzione pecunaria ad essa accessoria, mentre la questione della necessità o meno del preventivo ricorso amministrativo all'Intendente di Finanza (art. 3 della legge 24 gennaio 1978 n. 27) attiene alla proponibilità della domanda, senza incidere sulla giurisdizione e competenza di detto giudice.


Cassazione, massima sentenza n. 2044 del 13.03.1990
Nei giudizi di opposizione alla determinazione dell'indennità di espropriazione, promossi a norma dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, il Prefetto non è parte necessaria, dal momento che, superata la fase autoritativa dell'emissione del decreto di occupazione di urgenza e di espropriazione, riservata all'autorità pubblica indicata dalla legge, la controversia attinente all'adeguatezza dell'indennità di espropriazione concerne unicamente il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del provvedimento ablativo. Pertanto la notificazione dell'atto di opposizione all'autorità espropriante, secondo il modello procedimentale previsto dalla legge, assolve a mere finalità informative e non comporta la necessità di evocare la predetta amministrazione, innanzi al tribunale competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c.
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