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LAVANDERIA, MODELLO/ESEMPIO DI LETTERA MESSA IN MORA A SEGUITO DANNO A CAPO D'ABBIGLIAMENTO

Racc. a/r Spett.le
LAVANDERIA ...
Via ..., n. ...
CAP – città

OGGETTO: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI

Egregi Signori,

Vi scriviamo, in nome, per conto e nell’interesse della Sig.ra ..., nata a ... (...), il ... (che con Noi sottoscrive la presente e che elegge domicilio presso il Nostro ufficio di ..., via ..., n. ...), al fine di indicarVi quanto segue.

In data ..., la nostra assistita Vi consegnava una camicia (marca e tipo) (acquistata poco prima ed indossata una sola volta) del valore di Euro 200,00 per relativo lavaggio e stiratura.

Al ritiro del suddetto capo, però, malauguratamente lo stesso risultava scolorito e rovinato (inserire tipo di danno) e, comunque, non più indossabile. Peraltro il capo indicava le modalità di lavaggio (inserire modalità di lavaggio) evidentemente non rispettate.

Non vi è alcun dubbio che il danno di specie sia imputabile a Vostra esclusiva responsabilità.

Alla luce di quanto sopra, Vi richiediamo formalmente l’immediato risarcimento del danno, pari ad Euro 200,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo.

Vi facciamo presente che attenderemo 15 giorni dal ricevimento della presente, decorsi i quali ed in mancanza del suddetto risarcimento, saremo costretti – senza ulteriore avviso – ad adire la competente Autorità Giudiziaria, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti della nostra assistita.

La presente, la quale costituisce messa in mora, Vi è inviata con riserva e senza pregiudizio di ragioni, azioni, diritti ed eccezioni.

Vogliate, infine, indicarci il nominativo del Vostro responsabile tecnico ai sensi dell’art. 2, l.n. 84/2006.

Distinti saluti.

Luogo, data e firme
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Massime, sentenze e giurisprudenza sul risarcimento del danno provocato dalla lavanderia
Giudice di pace Catania, sentenza del 02.03.2005
In caso di consegna ad una lavanderia di un abito da donna spetta alla convenuta lavanderia la prova dell'avvenuta riconsegna del vestito; pertanto, la mancanza di tale prova e la mancata risposta, senza addurre alcun giustificato motivo, all'interrogatorio formale ha l'effetto di poter ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ex art. 232 c.p.c., con conseguente riconoscimento del risarcimento del danno relativo alla perdita di possesso del vestito.

Tribunale di Cagliari massima sentenza del 27.03.1985
E' vessatoria la clausola del contratto stipulato dal titolare di una lavanderia la quale commisuri il risarcimento dei danni cagionati ai capi della clientela ad un multiplo del prezzo pattuito per la loro pulitura, e pertanto essa è nulla se non risulti approvata specificamente per iscritto