Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell'ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.
Nessun commento:
Posta un commento