Secondo la sentenza commentata, ai fini dell'affermazione della responsabilità di una struttura sanitaria a causa della non diligente esecuzione della prestazione che abbia arrecato pregiudizio al paziente, spetta al paziente l'onere di provare il nesso di causalità tra il comportamento dell'autore del fatto e l'evento dannoso che ne è conseguito. Tale valutazione è da compiersi secondo criteri di probabilità scientifica se esaustivi o di logica aristotelica qualora non vi siano leggi scientifiche di copertura, con la precisazione che nell'illecito omissivo si deve accertare il collegamento evento-comportamento in termini di probabilità inversa e che grava sul soggetto debitore la prova dell'assenza di colpa.
Massima da Cass., Sez. III, sentenza n. 7997 del 18 aprile 2005
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