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OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA - NULLITA' ASSOLUTA ES INSANABILE

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice determina - qualora non sia indicato un impedimento del magistrato - la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, la quale è equiparabile all'inesistenza del provvedimento, e quindi deducibile, ai sensi dell'art. 161, secondo comma cod. proc. civ., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi d'impugnazione, nonchè rilevabile d'ufficio, ove non venga allegata dalla parte, anche nel giudizio di cassazione, con la conseguente rimessione della causa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione.
La nullità in questione, in quanto non coperta dal giudicato formale, può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con un'autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o decadenza, ovvero in via di eccezione, ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione; ad essa non può ovviarsi, dopo il deposito in cancelleria, attraverso l'integrazione dell'originale mediante le sottoscrizioni dei giudicanti, in quanto alla pubblicazione della sentenza fa riscontro la consumazione del potere - dovere del giudice adito di pronunciare sulla domanda oggetto della decisione, nè attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali, il quale postula un provvedimento dal contenuto affetto da omissioni od errori, ma ormai completo nel procedimento di formazione; tale incompletezza, peraltro, impedendo di ricollegare alla pubblicazione della sentenza l'effetto di concludere la fase decisoria del processo, non esclude l'integrale rinnovazione del provvedimento da parte dello stesso giudice che l'ha pronunciato, il quale, rilevata l'inesistenza dell'atto, può ben addivenire ad una nuova deliberazione e redazione della sentenza stessa, senza che assuma alcun rilievo l'avvenuta proposizione, "medio tempore", dell'azione di nullità, in quanto la rinnovazione non fa altro che anticipare, nell'ambito del principio di economia processuale, l'accertamento dell'invalidità della pregressa decisione

Massima Sentenza Cass., Sez. I, n. 21193 del 31 ottobre 2005

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