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Art. 2955 c.c. - Prescrizione di un anno

Si prescrive in un anno il diritto:

1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore [c.c. 6, n. 4];

2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese [c.c. 2099, 2956, n. 1];

3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;

4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità [c.p.c. 59];

5) dei commercianti [c.c. 2195, n. 2], per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;

6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

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