Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese [c.c. 2099, 2955, n. 2];
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [c.c. 2229, 2957];
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese [c.c. 2955, n. 1].
Nessun commento:
Posta un commento