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Art. 2956 c.c. - Prescrizione di tre anni


Si prescrive in tre anni il diritto:

1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese [c.c. 2099, 2955, n. 2];

2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [c.c. 2229, 2957];

3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese [c.c. 2955, n. 1].

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