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Art. 2725 c.c. - Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.

Quando, secondo la legge [c.c. 918, 1659, 1846, 1888, 1908, 1919, 1928, 1967, 2096, 2556, 2581, 2596; c.n. 296, 377, 420, 939, 950] o la volontà delle parti [c.c. 1352], un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità [c.c. 162, 239, 241, 782, 1284, 1350, 1352, 1503, 1543, 1846, 1967, 1978, 2096, 2125] [c.c. 2295, 2316, 2328, 2464, 2498, 2518, 2603, 2607, 2787, 2800, 2806, 2821, 2835, 2879, 2882] [c.p.c. 807, 808, 813].

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