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Art. 1373 c.c. - Recesso unilaterale

Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto [c.c. 1341, 1453], tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione [c.c. 1385, 1660, 1671, 1674, 1722, n. 4, 1985, 2224, 2227, 2237, 2558].

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente [c.c. 1612, 1750, 1833, 1855, 1893, 1897, 1899, 1918, 2118, 2119, 2285, 2307, 2437, 2526, 2558], ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto [c.c. 1453] quando la prestazione è eseguita [c.c. 1386].

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