art. 221 c.p.c. - La querela di falso può proporsi, tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.
Formulario: Modello querela di falso
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Giurisprudenza sull'art. 221 c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 153 del 16.01.1990
In ipotesi di non rispondenza al vero di verbali di udienza redatti nel processo, per falsità materiale o ideologica, il giudice civile ha il potere-dovere di farne rapporto al procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 3 c.p.p., e qualora egli ometta tale rapporto, le parti hanno facoltà di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria competente, ma è improponibile, contro quei verbali, la querela di falso civile, perché, mentre tale querela presuppone che il documento impugnato sia prodotto dalla parte e che questa possa disporre della sua utilizzazione, invece i verbali di udienza, destinati a documentare le attività svolte dall'ufficio giudiziario e dalle parti nel processo, non possono essere da questo eliminati, né in tutto né in parte, a discrezione di uno dei contendenti, nessuno dei quali ha, su di essi, un qualsiasi potere dispositivo.
Cass., massima ordinanza n. 17465 del 23.07.2010
In tema di querela di falso "incidentale", l'art. 221 c.p.c., secondo comma, prescrive che essa sia proposta "con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza", in un momento, quindi, che garantisca la diretta interlocuzione fra le parti ed il giudice e la presenza del P.M., per la redazione del relativo processo verbale. Ne consegue che, nel procedimento di legittimità, se la trattazione del ricorso sia stata disposta in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è irricevibile la querela in questione se, alla sua proposizione, si proceda non all'adunanza della Corte, previa richiesta di audizione formulata dalla parte, tramite il suo difensore, bensì mediante deposito di un istanza in cancelleria.
Cass., massima sentenza n. 18323 del 30.08.2007
La querela di falso postula - nell'ipotesi di sua proposizione relativa a scrittura privata - che quest'ultima sia stata riconosciuta (volontariamente dal suo autore o che debba considerarsi legalmente come tale) e che il querelante intenda eliminare la sua efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c. o, almeno, voglia contestare la genuinità dell'inerente documento, ragion per cui la proponibilità della suddetta querela presuppone, in ogni caso, che la scrittura alla quale si rivolge sia stata sottoscritta, costituendo, invero, la sottoscrizione un suo elemento essenziale.
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