Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Art. 70 c.p.c. - Intervento in causa del pubblico ministero

Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

4) [nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello];

5) negli altri casi previsti dalla legge.

Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

Nessun commento:

Posta un commento