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Art. 107 c.p.c. - Intervento per ordine del giudice


art. 107 c.p.c. - Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento.

Giurisprudenza sull'art. 107 c.p.c.
Cassazione, massima sentenza n. 7083 del 22-06-1995
L'intervento in causa "iussu iudicis", ex art. 107 c.p.c., può essere disposto dal giudice in qualsiasi momento, ma solo nel giudizio di primo grado e non anche nel giudizio d'appello. Detto intervento - che va disposto quando il giudice ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo, al quale la causa è comune - si ricollega ad una facoltà del giudice (di primo grado), il cui esercizio (in senso positivo o in senso negativo) coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali, non sindacabili in sede di legittimità.

Cassazione, massima sentenza n. 12660 del 27.11.1992
Nel rito del lavoro - nel quale la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte non avviene mai per iniziativa diretta della parte medesima ex art. 106 e 269 c.p.c., ma deve essere autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 420, nono comma, c.p.c. - la chiamata in giudizio del condebitore solidale, domandata dal creditore e disposta senza alcun riferimento a ragioni di necessità od opportunità rilevate dal giudice stesso, dà luogo, indipendentemente dalla forma del relativo provvedimento, ad un intervento ad istanza di parte, anziché "iussu iudicis"; ne consegue che, ove la sentenza di condanna dei condebitori solidali sia stata appellata solo dal chiamato predetto, il giudice di appello non è tenuto ad ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti dell'altro condebitore, non versandosi in ipotesi di cause inscindibili.

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